progetto

EOS

 

 

il servizio sicurezza ambiente di

Confartigianato Imprese Novara Verbano Cusio Ossola

tel. 0321 661111 - fax 0321 661253 email: eos@artigiani.it p.iva 01436930034

 

home

ambiente

sicurezza

servizi

news

02/09/2009

 

 

 

·         Circolare della D.C. Prevenzione INAIL n. 43  del 25 agosto 2009in merito alla comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza.

In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l’obbligo di cui alla presente lettera (art. 18, lett.aa del T.U., modificato dal correttivo) riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.

Pertanto:
a)   coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo -  secondo le istruzioni emanate dall’Istituto  in attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 - comunicando  il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute  variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal  1° gennaio 2009  alla data della presente circolare.
b)   coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.

Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato  RLS differente  da quello segnalato.  In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Si ricorda che rientrano nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).

Sono escluse da tale obbligo le  Amministrazioni,  gli  Istituti e le Organizzazioni così come previsto dall’art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo si esprime riserva di dare indicazioni  in considerazione del rinvio alla emanazione di  Decreti attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate.
Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.